Ecco cosa fare per procedere all’impugnazione del licenziamento
Quali sono i termini per poter impugnare il licenziamento?
Il lavoratore, per far valere l’illegittimità del licenziamento, deve innanzitutto impugnarlo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e, nei successivi 270 giorni, depositare il ricorso presso il tribunale. Se non sono stati specificati i motivi del licenziamento, il lavoratore può farne richiesta entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento e da tale data decorre il termine di 60 giorni per l’impugnazione. In caso di licenziamento verbale, invece, il licenziamento è inefficace e può essere impugnato senza limiti di tempo, essendo obbligatoria la forma scritta.
Cosa fare nel caso in cui la lettera di impugnazione giunga al datore di lavoro dopo i sessanta giorni previsti?
Il termine di 60 giorni per l’impugnazione è perentorio ed in caso di ritardo il lavoratore perde ogni diritto ad eventuali pretese. È consigliabile inviare l’impugnazione tramite raccomandata, poiché si considera validamente inviata nei termini qualora sia spedita entro i 60 giorni, indipendentemente dalla data in cui essa è stata ricevuta dal datore di lavoro.
Che forma deve avere la lettera di impugnazione?
L’impugnazione del licenziamento può avvenire con qualsiasi atto purchè scritto, anche una semplice lettera, che possa rendere nota la volontà del lavoratore di contestare la legittimità del licenziamento. La volontà d’impugnazione non può essere dimostrata ricorrendo ad eventuali testimoni. Sono necessarie, poi, alcune specifiche indicazioni riguardo alle generalità del datore di lavoro, alla data del licenziamento e soprattutto ai motivi e alla volontà di impugnare il licenziamento in questione. L’impugnazione del licenziamento può essere proposta dal lavoratore personalmente, dal sindacato presso cui è iscritto o da un avvocato.
Come presentare il ricorso dopo aver impugnato il licenziamento?
Dopo l’impugnazione del licenziamento, entro i successivi 270 giorni, il lavoratore ha due possibilità: può tentare la strada della conciliazione o dell’arbitrato, per raggiungere un accordo fuori dall’ambito giudiziale; in caso di rifiuto o mancato accordo, il lavoratore ha a disposizione altri 60 giorni per poter presentare ricorso al tribunale. In alternativa, può presentare direttamente ricorso al tribunale, rispettando i 270 giorni previsti.
È possibile impugnare il licenziamento dopo aver firmato una “rinuncia ad ogni impugnativa”?
La sottoscrizione da parte del lavoratore di una clausola che contenga una rinuncia a presentare ogni futura impugnazione, è pienamente valida, ma potrà essere eventualmente impugnata entro un termine ridotto di 6 mesi, dal momento che si ritiene che il lavoratore si trovi in una posizione di maggior debolezza rispetto al datore di lavoro. È tuttavia preclusa la possibilità di successiva impugnazione qualora il lavoratore abbia firmato la rinuncia in una “sede protetta”, cioè innanzi al giudice o innanzi alla Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro o alla presenza di un’organizzazione sindacale, dove si presume che il lavoratore abbia ricevuto una maggior tutela.
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2 risposte
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Cara Lucia,
ho avuto molte difficoltà a comprendere quello che mi ha scritto.
Provo comunque a darle una risposta.
Mi sembra di capire che l’azienda non le stia pagando delle retribuzioni e che è ancora assunta.
Le consiglio o di richiedere l’intervento dell’Ispettorato del lavoro o di un avvocato che possa assisterla in questa uscita dall’azienda.
Cordialmente
Avv. Lorenzo Cirri