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Le misure del Decreto Rilancio a sostegno del mondo del lavoro.

Maggio 26, 2020
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Indice

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus o Covid-19, ha costretto il Governo ad intervenire nuovamente sul mondo del lavoro, rinnovando le misure a sostegno sia dei lavoratori che delle imprese introdotte dal Decreto Cura Italia di marzo anche per i mesi di aprile e maggio.

Di seguito sono indicate sinteticamente le previsioni del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, rinviando per i dettagli e i requisiti delle varie categorie di lavoratori alla lettura del decreto stesso nonché a quanto esposto con riferimento al Decreto Cura Italia.

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per lavoratori subordinati.

Gli articoli da 68 e 71 del Decreto rinnovano i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (Cassa integrazione ordinaria, estesa anche alle azienda che si trovino già in Cassa integrazione straordinaria), di assegno ordinario nonché di cassa integrazione in deroga per ulteriori 5 settimane, da usufruire fino al 31 agosto e per ulteriori ed eventuali 4 settimane da usufruire dal 1° settembre al 31 ottobre. L’integrazione anzidetta è richiedibile dai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane ed interessa i lavoratori alle dipendenze dell’azienda al 25 marzo.

Con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, visti i notevoli ritardi che sono stati registrati, l’art. 22-ter introduce un meccanismo di pagamento diretto da parte dell’INPS.

Estensione delle misure in favore dei genitori-lavoratori dipendenti.

L’art. 72 estende la durata dello speciale congedo per i genitori di figli fino a 12 anni – con corresponsione di un’indennità del 50% dell’ultima retribuzione – fino a 30 giorni, da usufruire dal 5 marzo al 31 luglio. In aggiunta al congedo speciale i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di alcuna indennità.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è stato aumentato fino a € 1200,00 e può essere utilizzato anche per l’iscrizione dei figli ai centri estivi.

Estensione delle tutele in favore degli altri lavoratori.

  1. Lavoratori autonomi (liberi professionisti iscritti alla Gestione separata): l’indennità una tantum di € 600,00 viene riconosciuta anche per il mese di aprile, mentre per il mese di maggio è prevista nella misura di € 1.000,00 ma solo in favore dei lavoratori che dimostrino una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (la riduzione è attestata a mezzo di autocertificazione).
  2. Co.Co.Co: l’indennità di € 600,00 viene riconosciuta anche per il mese di aprile, mentre per il mese di maggio è prevista un’indennità di € 1.000,00 per i soli collaboratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio.
  3. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO: l’indennità di € 600,00 viene rinnovata per il solo mese di aprile.
  4. Lavoratori del settore turismo, compresi somministrati che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020: l’indennità di € 600,00 viene riconosciuta anche per il mese di aprile, mentre per il mese di maggio è prevista nella misura di € 1.000,00 ma solo in favore dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non titolari di NASpI.
  5. Lavoratori del settore agricolo: l’indennità viene ridotta a € 500,00 e per il solo mese di aprile.
  6. Lavoratori dello spettacolo: l’indennità di € 600,00 viene erogata anche per i mesi di aprile e maggio.
  7. Lavoratori residuali: viene introdotta un’indennità di € 600,00 per i mesi di aprile e maggio in favore di determinati lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro; si tratta delle seguenti categorie:
    a) lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo, con rapporti cessati dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2020;
    b) lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2020;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA ma iscritti alla Gestione separata, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020;
    d)incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e iscritti alla Gestione separata.
  8. Lavoratori domestici: viene introdotta un’indennità di € 500,00 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori domestici con uno o più contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva superiore a 10 ore; per beneficiare dell’indennità è necessario non essere conviventi col datore di lavoro e non percepire il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza (v. sotto).
  9. Lavoratori sportivi: l’indennità di € 600,00 viene riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio ed è erogata da Sport e Salute Spa (in automatico a chi già ne aveva beneficiato a marzo).
  10. Liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria: il Decreto Rilancio si limita ad incrementare il Fondo per il reddito di ultima istanza, rimettendo ad un decreto del Ministero dell’Economia la determinazione delle modalità di erogazione.

Altre misure in tema di lavoro

L’art. 80 estende il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino a 5 mesi decorrenti dal 17 marzo.

I trattamenti di NASpI e DIS-COLL in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile vengono prorogati per ulteriori due mesi e per un importo pari all’ultima mensilità di prestazione. L’art. 93 concede ai datori di lavoro la possibilità di rinnovare e prorogare fino al 30 agosto i contratti a tempo determinato in scadenza, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 19 e 21 d.lgs. n. 81/2015). L’art. 103, infine, prevede un meccanismo per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari dei settori agricolo, di assistenza alla persona e del lavoro domestico, finalizzato alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato.

Il reddito di emergenza (REM)

Il Decreto Rilancio, quale misura a chiusura del sistema di tutele, introduce un reddito di emergenza per il nuclei familiari in condizioni di necessità economica, da richiedere entro fine giugno.

Per richiedere il REM occorrono i seguenti requisiti:

  1.  Reddito familiare di aprile 2020 inferiore alla misura del REM (v. sotto);
  2. Patrimonio mobiliare 2019 inferiore alla soglia di € 10.000,00, aumentata di € 5.000,00 per ogni componente del nucleo successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000,00;
  3. ISEE inferiore a € 15.000;
  4. Non percezione delle altre indennità o del reddito di cittadinanza o di
    pensioni.

Il REM è corrisposto in due quote nella misura di € 400,00 moltiplicata per il valore della scala di equivalenza parametrata alla composizione del nucleo familiare (art. 2, 4° comma, d.l. n. 4/2019). L’indennità è erogata dall’INPS previa compilazione di un apposito modulo; la domanda può essere presentata anche a mezzo patronato.

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Maggio 26, 2020