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Vieni retribuito tramite voucher o partita IVA ma di fatto sei un lavoratore dipendente?

Giugno 9, 2016
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Indice

Cerchiamo di comprendere quali sono le tue tutele ed i limiti previsti dalla legge al contratto di lavoro non subordinato in seguito al d.lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, entrato in vigore il 25 giugno 2015.

Cosa significa essere un lavoratore dipendente o subordinato?

L’art. 2094 del Codice Civile definisce il lavoratore subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro […] alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Il lavoro subordinato o dipendente consiste cioè nell’attività lavorativa diretta dal datore di lavoro (attività lavorativa etero-diretta: diretta da altri).
In sostanza, il lavoratore dipendente è obbligato ad eseguire il proprio lavoro osservando le modalità di svolgimento dettate dal datore. Per capire in concreto quando il proprio lavoro è diretto dal datore, ci sono degli indici che vengono in aiuto del lavoratore:

  1. lavora in maniera continuativa (es. dal lunedì al venerdì di ogni settimana), deve rispettare un un determinato orario di
  2. lavoro e deve giustificare eventuali assenze (es. tramite certificato medico);
  3. deve rispettare le direttive impartire dai responsabili dell’azienda;
  4. deve rispettare le norme organizzative e disciplinari vigenti all’interno dell’azienda (es. compila il piano ferie da sottoporre al responsabile; ha subito una sanzione disciplinare come un richiamo scritto);
  5. ha una propria postazione di lavoro o utilizza gli strumenti dell’azienda e, più in generale, è inserito all’interno dell’organizzazione dell’impresa (es. indirizzo e-mail e/o biglietto da visita aziendali, convocazione alle riunioni interne etc.);
  6. ha una retribuzione fissa che prescinde dal lavoro effettivamente svolto.

Come si definisce invece il lavoratore autonomo?

Al contrario, il lavoratore autonomo è colui che si impegna a svolgere un certo lavoro o un certo servizio, ma è libero di scegliere come, dove e quando farlo. Senza dover rispettare le regole imposte dal proprio committente.

Ti pagano a voucher ma in realtà sei un dipendente?

Il “lavoro occasionale accessorio” ha subito negli ultimi anni modifiche normative che l’hanno reso un istituto dalla natura giuridica incerta. La riforma del lavoro accessorio prevede che un datore di lavoro può retribuire il lavoratore attraverso i voucher purché a) il datore comunichi alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione (in attesa dell’attivazione della procedura telematica, il Ministero del Lavoro ha comunicato che la comunicazione preventiva continuerà ad essere effettuata attraverso il canale INPS) b) la retribuzione non superi, con riferimento alla totalità dei committenti, i 7.000 € nel corso di un anno civile, e i 2.000 € per ciascun singolo committente; c) i committenti acquistino i voucher con modalità telematiche.
Rispetto alla normativa precedente, invece, gli ultimi interventi legislativi hanno abrogato sia il riferimento alla natura occasionale delle prestazioni lavorative sia l’elenco delle attività per le quali era possibile il ricorso alla disciplina del lavoro accessorio.
Tuttavia, a parere di chi scrive, nel caso in cui il rapporto di lavoro “accessorio” si sia svolto di fatto con i vincoli della subordinazione (continuità, vincolo orario, potere disciplinare ed etero-direzione del datore), il lavoratore mantiene sempre il diritto di chiedere il riconoscimento del rapporto subordinato e di ottenere la trasformazione in un contratto stabile, altrimenti si assisterebbe ad un’iniqua deroga della normativa posta a tutela del lavoro subordinato.

Il tuo datore di lavoro ti chiede di essere in possesso di partita IVA?

La riforma del 2015 ha disciplinato e riordinato le varie forme di collaborazione coordinata e continuativa, introducendo una normativa più severa rispetto a quella entrata in vigore con la riforma Fornero.
Per quanto riguarda il mondo delle c.d. partite IVA (e dei rapporti di “collaborazione” in generale) dal 1° gennaio 2016 la legge prevede che il rapporto di lavoro autonomo non deve concretizzarsi in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (art. 2, d.lgs. 81/2015). Questi appena descritti non sono altro che gli indici descritti all’inizio dell’articolo: se esistenti comportano l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro dipendente (in termini di stabilità del rapporto di lavoro, retribuzione, tutela in caso di malattia e licenziamento etc.).

Collabori come lavoratore autonomo ma di fatto sei un subordinato?

Quello che conta non è il contratto formale che il lavoratore ha firmato (o meglio, non solo). Occorre infatti guardare a come nella pratica viene svolto il lavoro: se il lavoratore esegue l’attività con i vincoli della subordinazione (ex art. 2094 cod. civ.) ha diritto di vedersi riconoscere il rapporto subordinato con tutte le tutele del caso.
Il Jobs Act ha introdotto due novità. Da un lato ha eliminato il contratto di lavoro a progetto. Dall’altro lato ha stabilito che ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente “personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” (art. 2, 1° comma, d.lgs. 81/2015), si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

La sanatoria per i rapporti di lavoro irregolari.

Fermo restando quanto detto sinora, l’art. 54 del d.lgs. 81/2015 ha previsto una sanatoria volta alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro autonomi “non genuini”.
In base a tale sanatoria, che decorre dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali eventualmente commessi per aver fatto lavorare un lavoratore autonomo come un dipendente.

Per ottenere questa sanatoria ci sono tre condizioni da rispettare:

  1. il datore di lavoro deve assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i propri i lavoratori già impiegati con collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, o titolari di partita IVA;
  2. il datore di lavoro e i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere un accordo di conciliazione in sede protetta (es. in sede sindacale);
  3. il datore di lavoro non deve recedere, nei dodici mesi successivi all’assunzione, dal rapporto di lavoro instaurato.
    Con la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 2) il lavoratore rinuncia ad ogni possibile pretesa riguardante il periodo in cui ha lavorato di fatto come un dipendente senza esserlo nella forma (quindi non potrà richiedere, nemmeno per le vie giudiziali, eventuali differenze di retribuzione, indennità di ferie o malattia non corrisposte etc.).

Se sei interessato all’argomento per approfondimenti puoi leggere anche:

Impugnare il licenziamento – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri

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Giugno 9, 2016