L’istituto dell’apprendistato ha origini storiche antichissime che riportano alla memoria le relazioni tra maestro e allievo, così come definite nell’ambito delle Corporazioni medievali. L’allievo imparava l’arte o il mestiere, era completamente sottoposto al maestro con cui viveva in una comunione totale, con l’unico scopo di ricevere la preparazione a svolgere un’arte o un mestiere. Non percepiva alcuna retribuzione, in quanto si riteneva che la sua attività fosse remunerata tramite gli insegnamenti che venivano corrisposti.
L’attitudine formativa, con gli sviluppi che gli sono propri, non ha mai abbandonato il contratto di apprendistato nelle successive e molteplici rivisitazioni legislative di diritto del lavoro, dove, sia pure con connotazioni diverse dipendenti dalle diverse contingenze storico-economiche, è sempre presente l’obiettivo del legislatore in materia giusnaturalistica, di favorire l’accesso alle “nuove leve” ad una occupazione qualificata.
Un terreno normativo in costante evoluzione, come quello giuslavorista, in linea con le esigenze economiche e sociali, recepisce e innesta all’interno del corpo della normativa di diritto del lavoro, il d.l. del 20/03/2014 n. 34, denominato Jobs Act, all’interno del quale troviamo importanti modifiche proprio in riferimento al contratto di apprendistato. Nello specifico:
– viene previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo;
– la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento;
– per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Anche in questo caso vi è una notevolissima semplificazione amministrativa che dovrebbe permettere un molto più conveniente utilizzo del contratto da parte delle aziende, alleggerendo tantissimo le incombenze e togliendo gli obblighi di assunzione alla fine del periodo formativo.