L’esdebitazione può essere definita come la liberazione dei debiti non soddisfatti.
Le fonti
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate dalla l. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, entrata in vigore il giorno successivo.
La normativa si applica ai procedimenti instaurati a partire dal 18 gennaio 2013, trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge.
Il sovraindebitamento
Ai sensi dell’art. 6 co.2 lett. a), per sovraindebitamento si intende «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».
Cosa prevede la nuova disciplina?
La legge prevede tre procedimenti di esdebitazione: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.
A chi si applica?
La nuova disciplina si applica ai piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e consumatori.
L’accordo di composizione della crisi
L’art. 7 stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, che è redatto con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente.
La proposta non è ammissibile quando il debitore:
- è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla disciplina del sovraindebitamento;
- ha fatto ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento nei cinque anni anteriori;
- ha subito per causa a lui imputabile la risoluzione o l’annullamento dell’accordo o la revoca o la cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 7 co.2).
Ai sensi dell’art. 8 co.1, la proposta di accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
L’accordo, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori (art. 12 co.3).
Il piano del consumatore
La nozione di consumatore è contenuta nell’art. 6 co.2 lett. b), che definisce il consumatore come «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».
Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi (art. 7 co.1-bis), il consumatore ha a disposizione un ulteriore e specifico procedimento per ottenere l’esdebitazione: il piano del consumatore.
La differenza rispetto all’accordo di composizione consiste nel fatto che in questo caso non è prevista alcuna votazione dei creditori.
Il giudice omologa il piano «quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali» (art. 12-bis co.3).
La liquidazione del patrimonio
Ai sensi dell’art. 14-ter co.1, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Alla liquidazione – ricorrendone i presupposti – segue l’esdebitazione.
Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicato dal giudice;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 14-ter co.6).
Al fine di evitare l’abusivo accesso alla procedura, il legislatore con l’art. 14-undecies ha stabilito che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione.
Lo spirito della legge
La nuova legge intende offrire una risposta efficiente per la crisi del debitore civile e per le esposizioni debitorie delle imprese non fallibili, che connotano significativamente il tessuto economico nazionale.
Come è stato fatto osservare, il sovraindebitamento non sempre è frutto di un irresponsabile ricorso al credito, poiché le cause più frequenti di insolvenza dei consumatori sono da ricercare anche in eventi esterni, quali la perdita del posto di lavoro, il sopraggiungere di malattie, la rottura di unioni familiari con il connesso incremento di spese, e ogni altro evento che non era prevedibile in una programmazione economica.
Da dove si comincia?
Ci si rivolge ad un avvocato che conosca la procedura.