Il diritto del lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, caratterizzato da un equilibrio tra tutela dei lavoratori e certezza dei rapporti giuridici. In questo contesto, la conoscenza dei propri diritti diventa essenziale per evitare la perdita di legittime spettanze economiche. La prescrizione dei crediti di lavoro costituisce uno degli istituti più rilevanti e complessi, soprattutto alla luce delle numerose riforme legislative e giurisprudenziali che hanno ridisegnato negli ultimi anni l’intero sistema di protezione del lavoratore. La dinamica temporale dei diritti patrimoniali lavorativi richiede particolare attenzione sia da parte dei dipendenti che dei datori di lavoro, influenzando significativamente la gestione delle controversie in materia.
Prescrizione crediti di lavoro: principi generali e termini
La prescrizione dei crediti di lavoro rappresenta un istituto giuridico fondamentale che determina l’estinzione di un diritto quando il lavoratore non lo esercita entro un periodo stabilito dalla legge. Nel contesto lavorativo, questo meccanismo assume particolare rilevanza per la tutela del lavoratore e per la certezza dei rapporti giuridici.
Il Codice Civile stabilisce che i diritti si prescrivono, in via ordinaria, con il decorso di dieci anni (art. 2946 C.C.). Questa prescrizione ordinaria si applica a specifiche tipologie di crediti lavorativi, come il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di sicurezza (art. 2087 C.C.), il diritto all’acquisizione della qualifica superiore e il risarcimento per omesso versamento contributivo.
Tuttavia, l’ordinamento prevede anche una prescrizione breve quinquennale per numerosi crediti di natura lavorativa. L’art. 2948, n. 4, C.C. stabilisce che si prescrivono in cinque anni tutti i crediti che devono essere pagati “periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Rientrano in questa categoria le retribuzioni ordinarie, le mensilità aggiuntive, i premi, gli straordinari e le differenze retributive per mansioni superiori.
Il principio generale è che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 C.C.). Tuttavia, la prescrizione crediti di lavoro segue regole particolari quanto alla decorrenza, specialmente per i crediti retributivi, in considerazione della posizione di debolezza del lavoratore durante il rapporto.
Alcuni diritti rimangono imprescrittibili, come quello alla salute, alla pensione e all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, garantendo una più ampia tutela del lavoratore contro eventuali abusi.
Crediti retributivi: tipologie e decorrenza della prescrizione
I crediti retributivi rientrano tra le principali categorie soggette alla prescrizione crediti di lavoro di tipo breve. L’art. 2948, n. 4, del Codice Civile stabilisce che si prescrivono in cinque anni tutte le somme che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi. In questa categoria rientrano la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), i premi e bonus, gli straordinari, le indennità di vario tipo e le differenze retributive per mansioni superiori.
Anche il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso sono soggetti a prescrizione quinquennale, come previsto dall’art. 2948, n. 5, C.C.
La questione più controversa riguarda la decorrenza della prescrizione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 63/1966, ha stabilito che la prescrizione non può decorrere durante il rapporto di lavoro, poiché il lavoratore si trova in condizione di sudditanza psicologica verso il datore. Un Avvocato del Lavoro esperto può chiarire come questa tutela sia stata però successivamente limitata.
La giurisprudenza aveva infatti precisato successivamente che nei rapporti protetti dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto, data la stabilità reale del posto di lavoro. In caso di licenziamento, infatti, il lavoratore aveva sempre diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, quindi, secondo il ragionamento della Corte Costituzionale, avrebbe potuto rivendicare i propri diritti anche in costanza di rapporto di lavoro (Corte Cost. n. 143/1969 e n. 174/1972; Cass. S.U. n. 1268/1976).
Le recenti riforme hanno però modificato questo quadro.
Per affrontare adeguatamente questioni relative alla prescrizione crediti di lavoro, è fondamentale consultare un Avvocato del Lavoro Firenze qualificato che possa verificare caso per caso la decorrenza dei termini, considerando la tipologia contrattuale e il periodo di maturazione dei crediti, evitando così la perdita di diritti economici rilevanti.
Jobs Act e Riforma Fornero: conseguenze sulla prescrizione
Le riforme del lavoro degli ultimi anni hanno profondamente modificato il regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi, con impatti significativi sulla prescrizione dei crediti di lavoro. La Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) ha ridimensionato l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, limitandola ai casi di licenziamento affetti da vizi più gravi.
Il Jobs Act (D.Lgs. n. 23/2015) ha ulteriormente ristretto la reintegrazione, rendendola eccezionale per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, limitandola ai casi di licenziamento nullo, discriminatorio, orale o quando sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato in caso di licenziamento disciplinare (successivamente, in seguito alle pronunce della Corte Costituzionale, la reintegrazione è stata estesa anche ad altre ipotesi di licenziamento illegittimo).
Questa evoluzione normativa ha generato un importante dibattito sulla decorrenza della prescrizione crediti di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246/2022, ha stabilito che, a seguito di queste riforme, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito da un regime di stabilità reale, poiché manca una predeterminazione certa delle ipotesi di licenziamento e delle relative tutele.
Di conseguenza, la prescrizione dei crediti lavorativi inizia a decorrere solo dalla conclusione del rapporto, anche per i rapporti in cui trova applicazione l’art. 18 dello Statuto. Questo principio vale indipendentemente dalle modifiche apportate dal Decreto dignità (D.L. n. 87/2018), che pur avendo rivisto alcuni aspetti del Jobs Act, non ha ripristinato il precedente sistema di stabilità.
Il Decreto dignità ha infatti introdotto modifiche ai contratti a termine e all’indennità di licenziamento, ma non ha alterato il quadro complessivo in tema di prescrizione, confermando la necessità di valutare attentamente i termini per far valere i diritti retributivi.