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Tutela del lavoratore: reintegrazione o riassunzione

Novembre 17, 2014
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Il licenziamento per essere valido deve necessariamente essere giustificato e dotato di forma scritta; in caso contrario, il giudice, dovrà ritenerlo illegittimo e dichiararlo pertanto inefficace. In caso di impugnazione del licenziamento illegittimo, il lavoratore, potrà beneficiare sia di una tutela reale che di una tutela obbligatoria, a seconda della dimensione dell’azienda.

Il giudice dovrà ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevista dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori (modificato dalla Legge n. 108/1990) nei confronti dei datori di lavoro, la cui impresa sia formata da più di 15 dipendenti (5 se agricoli) per unità produttiva, oppure più di 15 dipendenti (5 se  agricoli) nell’ambito dello stesso Comune, oppure più di 60 dipendenti complessivamente se nell’unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti.

Oltre alla reintegrazione, il licenziamento illegittimo obbliga il datore di lavoro a risarcire il lavoratore del danno subito. Questo è costituito dal pagamento della retribuzione globale di fatto, non inferiore a 5 mensilità, che il lavoratore non ha percepito, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Attraverso l’impugnazione il risarcimento prevede anche il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Il lavoratore può però rinunciare alla reintegrazione e chiedere in cambio, entro 30 giorni dall’invito a riprendere il lavoro, un’indennità, pari a 15 mensilità di retribuzione. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno.

L’obbligo di riassunzione del lavoratore invece, in seguito all’impugnazione, viene ordinato dal giudice nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano più di 15 dipendenti (5 se agricoli) in ciascuna unità produttiva.

Una recente pronuncia del Tribunale di Cosenza del 15/04/2014 ha confermato che il licenziamento illegittimo può provocare talvolta, nel lavoratore, anche una stato depressivo cronico: in tal caso oltre alla reintegrazione e al danno patrimoniale, spetterà a quest’ultimo anche il risarcimento del danno biologico, che nel caso in esame veniva riconosciuto pari al 16%.

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7 risposte

  1. Buongiorno,avvocato ho un problema con il datore di lavoro che a chiuso i rapporti lavorativi ma nn vuole darci il TFR in più ho delle ferie nn godute,in più nn ho mai ricevuto la tredicesima completa,è nn ricevuto la quattordicesima .sono un Oss ,lavoro in una casa alloggio tuttora ,con un’altra cooperativa,ché il 31,01,2019 ci chiude il contratto,senza ricevere la cosiddetta tredicesima,il responsabile dice che lui nn centra,adesso vuole passarci a un consorzio,caro avvocato,mi scuso per lo scritto nn perfetto ,ma credo ché ci stanno prendendo davvero,x schiavi ,si fanno forza solo ché ci danno un posto di lavoro,se nn ci sta bene possiamo anche andare via,questa e là risposta ché riceviamo quando diciamo ché si fa troppe ore senza riposo è quant’altro,chiedo scusa,se lei potrebbe darmi qualche aiutò ,.Grazie

    1. Cara Anna,
      purtroppo il mondo dei consorzi e delle cooperative non sempre garantisce piena tutela dei diritti dei lavoratori.
      Vista la delicatezza della situazione Le consiglio di rivolgersi quanto prima ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro, se del caso assieme ai Suoi colleghi per discutere collettivamente della situazione.
      A prescindere da quello che dice il Suo responsabile, Lei ha pieno diritto di far valere le Sue pretese nei confronti dell’azienda.
      Riguardo alle spettanze non ricevute, se è in possesso delle buste paga potrà procedere direttamente con un decreto ingiuntivo, sia per il TFR che per tutti gli altri emolumenti retributivi.
      Cordialmente

      Avv. Lorenzo Cirri

  2. Buon giorno. Ho lavorato come lavoro domestico per una signora che aveva un amministratore di sostenio o tutelare come si dice.Lo stipendio e le buste paghe mi li dava l’amministratore del sostenio , sopratutto avvocato.La signora che io lavoravo e morta. E il marito della signora vive.Adesso con rispetto mi permetto a chiedere chi mi deve fare la chiusura della busta e di tutto quanto.L’amministratore di sostenio mi ha detto di chedere a acli che lei mi procurava le mie buste paghe da loro.E giusto che devo chiedere io a acli l’ultima busta paga ? O, e lei che me la deve dare come di solito.Come mi devo comportare e cosa devo fare Cosa vol dire la chiusura ?E chi me la deve fare? Per favore se possibile aspetto la sua risposta con urgenza.Grazie e buona giornata .Distinti saluti Alina Bucur

    1. Cara Alina,
      faccio fatica a comprendere la Sua richiesta.
      L’amministratore di sostegno con la morte della signora deve chiudere il suo incarico.
      Ad ogni modo subentrano nei rapporti della signora gli eredi.
      Le consiglio di rivolgersi ad un sindacato al fine di avanzare richieste sia nei confronti dell’amministratore che degli eredi.
      Cordialmente

      Avv. Lorenzo Cirri

  3. Sono una dipendente Asl Bari la mia azienda per lunghi 40anmi non può più dimostrare i turni e buste paghe perché anno pansato bene mandarle al macero oggi mi rispondono che il dipendente doveva conservare la stessa

    1. Cara Chiara,
      nessuna norma impone al datore di conservare le buste paga, ma solo il LUL e per un periodo di 5 anni.
      Cordialmente

      Avv. Lorenzo Cirri

  4. Caro Antonino,
    Probabilmente fino all’emissione della sentenza non avrà modo di avere il TFR dall’azienda; in seguito potrà anche richiederlo all’INPS.
    Ovviamente dipende dalla tipologia di causa che pende.
    Le consiglio di confrontarsi con il collega che l’assiste.
    Cordialmente

    Avv. Lorenzo Cirri

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Novembre 17, 2014