Hai ricevuto una sanzione disciplinare o una contestazione disciplinare? In questo articolo ti spieghiamo quando il provvedimento del datore di lavoro è legittimo e quando puoi impugnarlo.
Nel momento in cui il datore di lavoro esercita il proprio potere disciplinare nei confronti del lavoratore venuto meno ai suoi doveri contrattuali deve rispettare dei limiti, che possono suddividersi due tipologie: limiti sostanziali e limiti procedimentali. Partiamo dai primi.
Quali sono i limiti sostanziali del potere disciplinare?
Il principale limite sostanziale al potere disciplinare è previsto dall’art. 2106 Cod. Civ.: il datore di lavoro, infatti, non può irrogare sanzioni disciplinari sproporzionate rispetto alla concreta gravità dei fatti addebitati al lavoratore. Per fare un esempio, un ritardo di 5 minuti non potrà essere sanzionato con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni!
Di norma sono i contratti collettivi, in un’apposita sezione, a prevedere, per una serie di infrazioni del lavoratore, le rispettive sanzioni applicabili dall’azienda. è fondamentale sapere che il datore di lavoro non può applicare, sotto pena di illegittimità, sanzioni più gravi di quelle previste dal contratto collettivo per quella specifica condotta.
Altri limiti di natura sostanziale sono previsti dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori: il datore di lavoro, infatti, non può disporre sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro (salvo il caso in cui ricorrano gli estremi per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa: c.d. licenziamento disciplinare); la multa, inoltre, non può essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 10 giorni.
I limiti procedurali del potere disciplinare: il procedimento disciplinare di cui all’art. 7, St. Lav.
Il legittimo esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro passa anche attraverso il rispetto di un apposito procedimento, detto appunto procedimento disciplinare, volto a garantire il diritto di difesa del lavoratore. Il mancato rispetto delle fasi procedimentali dettate dall’art. 7, infatti, determina l’illegittimità della sanzione irrogata.
Nota bene: il procedimento appena descritto deve essere applicato anche in caso di licenziamento disciplinare e non solo nel caso in cui il datore di lavoro voglia irrogare una sanzione c.d. conservativa (rimprovero verbale o scritto, multa e sospensione).
L’obbligo di affissione del codice disciplinare.
L’art. 7 impone innanzitutto al datore di lavoro un obbligo di pubblicità. Egli deve infatti mettere i lavoratori a conoscenza delle sanzioni disciplinari applicabili in azienda, delle infrazioni che possono essere sanzionate e, infine, delle procedure di contestazione delle stesse. Si tratta, in altre parole, di quello che viene comunemente definito “codice disciplinare”. In che modo il codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori? La norma prevede un’unica forma di pubblicità, ossia l’affissione del codice disciplinare “in luogo accessibile a tutti”. Solo in un caso la mancata affissione del codice disciplinare non pregiudica la legittimità della sanzione disciplinare: quando cioè il comportamento sanzionato è immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, poiché contrario al c.d. minimo etico o perché costituisce reato. Questo vuol dire che il lavoratore che si è reso responsabile, per esempio, di un furto in azienda, non potrà impugnare l’eventuale sanzione disciplinare a causa della mancata affissione del codice disciplinare.
Quali sono le fasi del procedimento disciplinare?
Quanto alle fasi del procedimento disciplinare, l’art. 7 impone al datore di lavoro di contestare preventivamente l’addebito al lavoratore e di sentirlo a sua difesa. Questo significa che l’azienda non può irrogare in via immediata una sanzione disciplinare al dipendente, ma deve prima comunicargli in forma scritta i fatti che considera infrazione disciplinare.
Il lavoratore, una volta ricevuta la contestazione dell’addebito disciplinare, ha 5 giorni di tempo per difendersi e replicare al datore di lavoro, in forma scritta oppure richiedendo di essere sentito oralmente. In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Trascorsi i 5 giorni il datore di lavoro potrà decidere discrezionalmente se irrogare la sanzione disciplinare oppure, anche sulla base delle eventuali difese svolte dal lavoratore, desistere. Solo la sanzione del rimprovero verbale non richiede questo lasso temporale.
In ultima battuta occorre considerare che la contrattazione collettiva ben può prevedere termini diversi di svolgimento del procedimento disciplinare, ovviamente in favore del lavoratore (es. un periodo più lungo di 5 giorni).
Quali caratteristiche deve avere la contestazione dell’addebito disciplinare?
Come si può intuire, la contestazione disciplinare è forse la fase più delicata dell’intero procedimento.
La contestazione disciplinare deve contenere la non equivoca manifestazione dell’intenzione del datore di lavoro di considerare i fatti addebitati al lavoratore come illecito disciplinare e deve essere caratterizzata da tre requisiti, di origine giurisprudenziale:
- Deve essere specifica: la contestazione deve contenere l’indicazione chiara e precisa del fatto materiale commesso dal lavoratore, comprese le circostanze di luogo e di tempo, in modo che sia consentita al dipendente la comprensione dell’infrazione contestata;
- Non può essere modificata: ci deve essere cioè corrispondenza tra gli addebiti contestati e quelli posti a fondamento della sanzione disciplinare, senza che sia consentito al datore di lavoro di modificare o introdurre nuove circostanze rispetto a quelle preventivamente contestate;
- Deve essere immediata: la contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti deve avvenire a ridosso della commissione dei medesimi da parte del lavoratore. Ovviamente il requisito dell’immediatezza è compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore.
Come si impugna una sanzione disciplinare illegittima?
Se il datore di lavoro ha irrogato una sanzione disciplinare senza il rispetto dei limiti di cui abbiamo parlato (es. senza prima contestare per iscritto l’addebito disciplinare oppure in maniera sproporzionata rispetto ai fatti addebitati) il lavoratore ben può impugnarla per farla dichiarare illegittima e/o inefficace.
Il lavoratore può innanzitutto impugnare la sanzione con ricorso dinanzi al Giudice del lavoro competente, mediante l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Ferma restando la facoltà dell’impugnazione giudiziale, il lavoratore può anche promuovere, nel termine di 20 giorni dall’irrogazione della sanzione disciplinare, la costituzione, tramite l’Ispettorato del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato; in questo caso la sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Un’ulteriore modalità di impugnazione della sanzione disciplinare può essere prevista anche dai contratti collettivi, che possono disciplinare specifici collegi arbitrali.
Se al termine del procedimento disciplinare viene invece intimato al lavoratore un licenziamento c.d. disciplinare, anziché una sanzione conservativa l’impugnazione della sanzione segue le regole di impugnazione del licenziamento.
12 risposte
Salve una domanda vorrei chiederle se nella busta paga non c’è una somma che non corrisponde a quello che percepisco anche se da sette anni non ho mai ricevuto una busta paga e quando ricevo il CUD mi risulta che prendo una cifra tra i 16mila euro e non mi ha mai dato ne tredicesima e quattordicesima e non ho preso mai un giorno di ferie cosa posso fare grazie per il disturbo
Buonasera,
mi scusi ma leggo solo ora la notifica.
Ci chiami in studio e le spieghiamo cosa fare.
Grazie
Un procedimento disciplinare, per reazioni dure, può essere annullato, su richiesta tardiva del dipendente, portando prove davanti ad un giudice (mobbing provato da foto e video) anche dopo 1 anno?
Caro Fabio,
la sanzione disciplinare comminata può essere impugnata entro il termine prescrizionale di dieci anni, quindi ritengo che possa impugnarla.
Ovviamente decorsi due anni l’azienda non potrà più tenere conto della sanzione, quindi l’impugnazione diverrebbe sostanzialmente irrilevante (a meno di rilevanti decurtazioni della retribuzione).
Cordialmente
Avv. Lorenzo Cirri
Buonasera. Lavoro come addetto alla sicurezza in un ASL per conto di un agenzia di servizi fiduciari. Mi è stata inviata contestazione disciplinare perché un paziente si è recato all’URP per fare reclamo e così, senza possibilità di difendermi , sono stato sanzionato con 5gg di sospensione al termine dei quali non sono ancora rientrato a lavoro ne’ ho ricevuto comunicazione alcuna circa la possibilità di farlo . Volevo sapere come posso far valere i miei diritti ( ho un contratto che non stanno rispettando.
Caro Mauro,
le consiglio di valutare la legittimità del procedimento disciplinare con un avvocato giuslavorista.
Se non le sono stati concessi i termini a difesa, il procedimento e quindi la sanzione sono illegittimi.
Ad ogni modo può ancora impugnarla dinanzi al Giudice del Lavoro.
Le consiglio inoltre di comunicare la propria disponibilità al lavoro, posto che, se la sospensione è terminata, ha pieno diritto di tornare sul lavoro.
Cordialmente
Avv. Lorenzo Cirri
Gentilissimi, sono un professionista sanitario. Se la azienda sanitaria commina una sanzione, ancorché lieve, adducendo una ricostruzione degli eventi falsa, ci possono essere gli estremi di falso ideologico? Ovvero quando profili di illegittimità formali e sostanziali possono debordare in illecito penale da parte della azienda?
Caro Franco,
mi scuso innanzitutto per il ritardo, ma abbiamo avuto un disservizio relativo alla notifica dei commenti.
Purtroppo mi occupo di diritto del lavoro da un punto di vista civile.
Salva la possibilità di impugnare entro il termine di prescrizione la sanzione comminata, eventuali illeciti penali potrà valutarli unitamente ad un collega penalista.
Cordialmente
Avv. Giacomo Dei
Ho ricevuto una sanzione di venti giorni di sospensione nel maggio 2018 e sono già due avvocati che mi dicono che non posso fare ricorso perchè il termine prescrizionale era due anni, però vedendo la sua risposta a Fabio del 8 giugno 2021 che qui riporto (Avv. Lorenzo Cirri ha detto:
8 Giugno 2021 alle 11:53
Caro Fabio,
la sanzione disciplinare comminata può essere impugnata entro il termine prescrizionale di dieci anni, quindi ritengo che possa impugnarla.
Ovviamente decorsi due anni l’azienda non potrà più tenere conto della sanzione, quindi l’impugnazione diverrebbe sostanzialmente irrilevante (a meno di rilevanti decurtazioni della retribuzione).
Cordialmente
Avv. Lorenzo Cirri) a questo punto lei mi ha fatto venire il dubbio. Non so se il mio caso è diverso perchè ho fatto una conciliazione presso l’ Ispettorato territoriale del Lavoro. La ringrazio in anticipo se mi può rispondere.
Caro Mattia,
mi scuso per il ritardo nella risposta ma abbiamo avuto un disservizio relativo alla notifica dei commenti.
Due anni è il termine entro cui la sanzione può essere considerata dall’azienda ai fini di una recidiva.
Non ha niente a che vedere con il termine di prescrizione dell’impugnazione giudiziale, che le confermo essere quello da lei riportato (salvo diversa previsione del CCNL applicabile).
Cordialmente
Avv. Giacomo Dei
Mi chiamo Antonio e sono molto ansioso.mi è stata recapitata email Sanzione disciplinare per due ore in “After call work”durante il turno notte e non gestione di 13 chiamate. L’azienda scrive grave disservizio.
Sono operatore call center inbound.
CCNL telecomunicazioni e regolamento disciplinare GPI spa.
Se mi dà una risposta la ringrazio tanto.
Caro Antonio,
mi scuso per il ritardo nella risposta ma abbiamo avuto un disservizio relativo alla notifica dei commenti.
Purtroppo avrei necessità di leggere il codice disciplinare adottato dalla GPI Spa per darle una risposta esaustiva.
Ad ogni modo ci possono essere gli estremi per l’inadempimento lamentato dall’azienda, ma non credo sussista un grave disservizio.
Ciò è reso palese anche dalla modesta sanzione disciplinare che le hanno applicato.
Si ricordi che può ancora impugnare la sanzione in sede giudiziale, valutandone la convenienza con un avvocato giuslavorista.
La sanzione, infatti, non avrà più alcuna valenza decorsi due anni ed una eventuale recidiva per un comportamento simile non porterà ad un licenziamento.
Cordialmente
Avv. Giacomo Dei